“Per fare un tavolo, ci vuole il legno” recitava una canzone di Sergio Endrigo di qualche anno fa. L’obiettivo era sensibilizzare i più piccoli sul fatto che dietro a tutto ciò che usiamo nella vita quotidiana ci sono tanti passaggi che non vediamo e non sospettiamo.
Ora che siamo adulti sappiamo che tra questi ci sono anche lavorazioni manuali e meccaniche, indispensabili per trasformare un pezzo di legno – e i suoi derivati – in un qualunque prodotto.
Ebbene, durante queste attività, chi le compie può essere esposto a polveri di legno duro, agenti considerati potenzialmente cancerogeni dalla Comunità Europea.
Vediamo di cosa si tratta, come viene regolamentata questa materia e come tutelare la salute dei lavoratori.
Cosa sono le polveri da legno duro?
I processi produttivi del legno sono tanti: le attività di segheria, che comprendono le prime lavorazioni e la preparazione di semilavorati; la falegnameria, che prevede la preparazione di manufatti quali mobili, rivestimenti, serramenti, pavimenti; il montaggio o la messa in opera.
In tutte queste fasi il lavoratore può essere esposto a polvere di legno, una sospensione in aria delle particelle prodotte durante la lavorazione.
La pericolosità di queste polveri dipende da diversi fattori: dalle specie legnose impiegate, dalla tipologia di lavorazione, dalle attrezzature utilizzate e dai processi messi in atto per ridurre l’esposizione.
Per quanto riguarda le specie legnose, si distinguono due macro categorie:
- i cosiddetti legni duri (dall’inglese hardwood), come l’acero, la betulla, il noce e il faggio bianco;
- i legni teneri (softwood) tra cui abete, cipresso, larice.
![“Per fare un tavolo, ci vuole il legno” recitava una canzone di Sergio Endrigo di qualche anno fa. L’obiettivo era sensibilizzare i più piccoli sul fatto che dietro a tutto ciò che usiamo nella vita quotidiana ci sono tanti passaggi che non vediamo e non sospettiamo.
Ora che siamo adulti sappiamo che tra questi ci sono anche lavorazioni manuali e meccaniche, indispensabili per trasformare un pezzo di legno - e i suoi derivati - in un qualunque prodotto.
Ebbene, durante queste attività, chi le compie può essere esposto a polveri di legno duro, agenti considerati potenzialmente cancerogeni dalla Comunità Europea.
Vediamo di cosa si tratta, come viene regolamentata questa materia e come tutelare la salute dei lavoratori.
[H2]. Cosa sono le polveri da legno duro?
I processi produttivi del legno sono tanti: le attività di segheria, che comprendono le prime lavorazioni e la preparazione di semilavorati; la falegnameria, che prevede la preparazione di manufatti quali mobili, rivestimenti, serramenti, pavimenti; il montaggio o la messa in opera.
In tutte queste fasi il lavoratore può essere esposto a polvere di legno, una sospensione in aria delle particelle prodotte durante la lavorazione.
La pericolosità di queste polveri dipende da diversi fattori: dalle specie legnose impiegate, dalla tipologia di lavorazione, dalle attrezzature utilizzate e dai processi messi in atto per ridurre l’esposizione.
Per quanto riguarda le specie legnose, si distinguono due macro categorie:
i cosiddetti legni duri (dall’inglese hardwood), come l’acero, la betulla, il noce e il faggio bianco;
i legni teneri (softwood) tra cui abete, cipresso, larice.](https://impresasicura.org/sites/wp-content/uploads/2025/07/Classiicazione-dei-legni.jpg)
Le polveri dei legni duri comportano un pericolo più elevato rispetto alle altre: secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ci sono infatti sufficienti dati e informazioni per definirle cancerogene per l’uomo e le ha pertanto classificate come altamente rischiose (Gruppo 1 – Vol.62, 100C-2012).
Non ci sono, ad oggi, informazioni precise legate ai motivi per i quali è stato rilevato questo pericolo, ma esistono diverse ipotesi. Ad esempio che le polveri di legno duro siano cancerogene perché sono veicolo di sostanze come la formaldeide, utilizzata in alcune lavorazioni.
Rischi per la salute, ma anche per la sicurezza
Il rischio delle polveri da legno duro risiede nel fatto che queste particelle possono entrare e depositarsi nelle vie aeree secondo diversi meccanismi fisiopatogenetici (fisici, tossici e allergici). Questi agiscono spesso in associazione causando tumori della cavità nasale e dei seni paranasali (TuNS) e tumori della rinofaringe. Ci sono poi possibili effetti non cancerogeni dovuti a reazioni ai composti chimici del legno che vengono a contatto con la pelle, gli occhi, la gola, il naso e le vie respiratorie. Un contatto legato sia alla manipolazione e all’uso, sia dalla polvere di legno che funge da sistema di rilascio di varie sostanze contaminanti del legno. Si può andare incontro, quindi, a patologie irritative da contatto (oculari o nasali), patologie allergiche (dermatite, orticaria, congiuntivite, asma bronchiale e alveoliti o polmoniti) o sindrome tossica da polveri organiche.
Ai pericoli per la salute si sommano anche pericoli di natura fisica: le polveri di legno che si aero-disperdono negli ambienti possono ossidarsi rapidamente in presenza di sorgenti di innesco creando quindi una combustione che procede così rapida da generare un’onda di pressione ad un fronte di fiamma con effetti esplosivi.
Le polveri di legno hanno infatti un’alta reattività che aumenta al diminuire delle dimensioni delle particelle e del relativo livello di umidità.
Ecco perché proprio le dimensioni delle particelle sono uno dei parametri chiave considerati dalla normativa di riferimento.
La normativa di riferimento
A livello comunitario la direttiva UE 2017/2398, con un emendamento della CMD (Carcinogen and Mutagens Directive), ha proposto di abbassare e fissare a 2 mg/m3 il valore limite per tutte le polveri di legno presenti in un eventuale miscela.
In linea con tale direttiva, ai sensi del Titolo IX del Decreto Legislativo 81/08, il lavoro che comporta l’esposizione a polvere di legno duro è stato inserito tra gli agenti cancerogeni nell’Elenco di sostanze, miscele e processi (allegato XLII, di cui all’art. 234, comma 1 a) punto 2). Lo stesso decreto prevede che il Datore di lavoro (abbreviato DdL) valuti l’esposizione professionale a polveri di legno e controlli, attraverso il monitoraggio ambientale, che il valore limite di 2 mg/m3 sia rispettato.
Il DdL ha quindi l’obbligo di misurare periodicamente il livello di esposizione a polveri di legno duro secondo le metodiche descritte dalla norma tecnica UNI EN 689:2017 richiamata nell’allegato XLI del D.Lgs. 81/08.
Come prevenire i rischi da polveri di legno duro
Come sappiamo anche da altri approfondimenti (come, ad esempio, quello sul rischio correlato allo stress termico) secondo la filosofia del d.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro) bisogna prediligere, in prima istanza, l’eliminazione del rischio alla fonte.
In particolare, per le polveri di legno duro – così come per altri agenti cancerogeni – l’articolo 235 impone al Datore di Lavoro di sostituire o ridurre l’utilizzo dell’agente cancerogeno qualora questo sia tecnicamente possibile. Se ciò non fosse possibile, l’articolo 237 dà indicazioni sulle misure di prevenzione, distinte in tre tipologie:
- Tecniche: è necessario prevedere lavorazioni a ciclo chiuso se possibile. In alternativa, le postazioni di lavoro devono essere aspirate il più vicino possibile al punto di emissione; occorre prevedere l’uso di tavoli aspiranti e macchine aspirate (es. piallatrici, levigatrici, carteggiatrici, macchine per taglio e perforazione). Gli aspiratori devono essere dotati di filtro HEPA e Classe H per polveri ad alto rischio senza ricircolo d’aria e sufficientemente dimensionati in relazione alla tipologia di lavorazione; la velocità di cattura deve essere di almeno 20 m/s e la bocchetta (in caso di aspiratore mobile) deve essere collocata in direzione dei trucioli. È essenziale inoltre programmare ed effettuare un’adeguata pulizia e manutenzione dell’impianto di aspirazione e degli aspiratori portatili.
- Organizzative: bisogna limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti, ad esempio isolando le lavorazioni in aree predeterminate e/o diminuire il grado di esposizione dei lavoratori prevedendo una maggiore turnazione. Di vitale importanza l’attività di informazione e formazione dei lavoratori addetti a tali lavorazioni.
- Procedurali: è imperativo procedere ad una frequente pulizia delle aree di lavoro nonché degli abiti di lavoro, in quanto i tessuti possono trattenere le polveri e poi liberarle.
Gli indumenti da lavoro vanno riposti separatamente dagli altri (ad esempio in armadietti a doppio scomparto). La pulizia va eseguita evitando l’uso di scope e aria compressa, ma con strumenti di aspirazione e/o di “aspirazione ad umido”. È fondamentale poi smaltire accuratamente i rifiuti ed evitare di creare depositi temporanei nei locali di lavoro, prediligendo piuttosto appositi spazi esterni.
Metodi e strumenti protettivi
Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, dovrà essere messa in atto “quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro” (ex art. 75 del D.Lgs. 81/08). Nel caso delle polveri di legno duro, i lavoratori potranno essere tutelati usando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR), tipicamente respiratori a filtro per le polveri. Possono essere utilizzati dei facciali filtranti (es. FFP3) oppure delle maschere munite di apposito filtro per polveri, identificabile da una banda bianca e dalla lettera P.
Nel caso in cui la valutazione del rischio effettuata dal DdL mostri anche la presenza degli effetti sulla salute di tipo non cancerogeno sopradescritti, occorrerà prevedere anche l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la pelle e gli occhi.
Anche per i DPI è essenziale un’adeguata pulizia e manutenzione e, quando non più efficienti, la sostituzione.
La Sorveglianza Sanitaria per il monitoraggio e la prevenzione
Non dimentichiamo, infine, l’importanza della Sorveglianza Sanitaria come strumento di monitoraggio e prevenzione del rischio. Nell’art. 242 c.1. del D.Lgs. 81/08 si legge: “I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria”. Tale controllo dei lavoratori esposti permetterà al Medico Competente, in collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione, di verificare periodicamente il loro stato di salute e, se necessario, di mettere in atto azioni correttive e migliorative.
Prevenzione, protezione, informazione e controllo sono necessari per garantire la tutela dei lavoratori e il loro benessere.