2.4.3 Nota informativa del fabbricante
La nota informativa è un “requisito essenziale di salute e di sicurezza”. È preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato.
Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
- Il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso.
- L’identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro sistema ugualmente efficace.
- La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc.
- Le istruzioni d’impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili al fine dell’uso corretto, quali:
- tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o sono parziali;
- eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la loro compatibilità;
- modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie;
- modo e sequenze per l’effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera), anche tramite disegni/fotografie;
- descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido della scarpa antinfortunistica);
- ecc.
- Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del corretto immagazzinamento, quale ad es.:
- lontananza da fonti di calore;
- condizioni ambientali particolari;
- evitare schiacciamenti;
- ecc.
- Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limitazioni per l’adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso, specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere:
- ordinaria: svolta direttamente dall’utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno con l’ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate;
- straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza.
- La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l’assenza della stessa potrebbe compromettere l’efficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa, la tutela giuridica.
- Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento, seppellimento in discarica). L’eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante.
- Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI, che sono i valori che il fabbricante s’impegna a garantire.
- Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso.
- Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta, quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d’uso specifiche, limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc.
- Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descrivere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio, e le procedure da seguire al fine della verifica dell’efficienza dell’insieme. Le caratteristiche dei pezzi di ricambio, quali ad es. i codici d’identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine della precisa identificazione.
- La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d’invecchiamento, causato anche al periodo d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
- La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene.
- Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.
- Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica, pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione, ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare.
- Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate: Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate (art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 475/92).
- Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.
- Avvertenze: può essere necessario evidenziare:
- necessità di verifica dell’integrità del DPI prima dell’uso (es: l’integrità del respiratore va sempre controllata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi di emergenza);
- alcune limitazioni del DPI (es: limite di barriera della tuta nel caso di utilizzo di sostanze pericolose erogate con spruzzo);
- obbligo di addestramento (DPI di III° categoria e per l’udito);
- obbligo di conservare la nota informativa per tutta la durate dell’uso del DPI.