3.1.1.1 Elmetti di protezione
L’individuazione dell’elmetto di protezione idoneo alla situazione di lavoro è di fondamentale importanza.
Per ottenere il più elevato grado di accettazione del DPI è essenziale coinvolgere attivamente l’utilizzatore finale in tutte le fasi del processo di selezione. Il compito del fabbricante è quello di fornire tramite specifica nota tutte le informazioni (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”) che sono essenziali per permettere all’utilizzatore la scelta del dispositivo più adatto a fornire protezione dal rischio individuato.
Il primo dovere del datore di lavoro è l’esecuzione di specifica valutazione, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali rischi.
Una volta identificati i rischi, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure fattibili per l’eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte. Gli elmetti di protezione devono essere considerati come l’ultima misura da intraprendere per proteggere il capo dell’individuo dai rischi sul posto di lavoro. Se il rischio non può essere eliminato o ridotto ad un livello tale da non provocare lesioni, il ricorso ad un elmetto di protezione è inevitabile ed è necessario avviare la procedura di selezione.

Se il rischio identificato è di tipo meccanico in ambito industriale si deve fare riferimento ai dispositivi definiti nelle UNI EN 397 ed UNI EN 812.
Se il rischio identificato è di tipo termico, prettamente riguardante lo spegnimento di incendi, si deve fare riferimento ai dispositivi definiti nella UNI EN 443.
Una volta individuato il DPI devono essere determinati i requisiti di prestazione che devono essere riportati nella nota informativa del fabbricante.
Nell’ambito degli elmetti di protezione esistono una serie di prescrizioni che portano ad altrettanti requisiti di prestazione obbligatori. Al loro interno questi requisiti sono suddivisibili in funzione del loro livello di prestazione.
La suddivisione dei livelli di prestazione corrisponde, in pratica, alle due differenti norme, le quali possono essere interpretate come rispondenti a bassi livelli energetici (UNI EN 812) o a più elevati livelli (UNI EN 397) (vedi Tabella 1 – Requisiti e livelli di prestazioni secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812).
Tabella 1 – Requisiti e livelli di prestazioni secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812

Il requisito della resistenza dell’ancoraggio del sottogola della norma UNI EN 397 ne garantisce lo sgancio ad un certo carico in caso di impigliamento o di sollevamento. Nel caso in cui sia richiesta una resistenza particolare dell’ancoraggio del sottogola, resistenza della calotta e tenuta del casco contro impatti laterali, l’elmetto da utilizzare deve essere certificato UNI EN 14052, idoneo per lavorazioni particolari dell’industria. Oltre a questi requisiti esistono quelli definiti di prestazione facoltativi (vedi Tabella 2 – Requisiti facoltativi secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812).
Tabella 2 – Requisiti facoltativi secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812

I requisiti di prestazione per gli elmi per i vigili del fuoco sono riportati nella UNI EN 443.
Esiste la possibilità di scegliere come requisiti facoltativi due livelli energetici per la resistenza al calore radiante, precisamente 7 kW/m2 e 14 kW/m2, due ulteriori classi di isolamento elettrico (resistenza di volume e resistenza superficiale) nonché diverse temperature facoltative per la resistenza a freddo (vedi Tabella 3 – Requisiti facoltativi e indicazione sulla marcatura).
Tabella 3 – Requisiti facoltativi e indicazione sulla marcatura
