Si ricorda che non costituiscono DPI:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (caschi, scudi, ecc);
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.).
