2.3 Conditions requises
I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 “D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10”).
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza, suddivisibili in:
1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 2.3.2 “Innocuità dei DPI”);
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”);
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità (vedi 2.3.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);
- corredati da nota informativa (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”).
2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 2”)
3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92, punto 3”)