2.6 Information, Instruction and Training

Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché:

  • i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui DPI prima che li debbano utilizzare (quando, perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico;
  • per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito si effettui anche l’addestramento degli utilizzatori;
  • l’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori sia registrata.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione.  Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

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