Relativamente al rischio termico, l’art. 4 del D. Lgs. 475/92 classifica i DPI in tre categorie:

  • I categoria (protezione da rischi di lieve entità): devono proteggere dai rischi derivanti dal contatto o dall’urto con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50 °C;
  • II categoria: per la protezione dai rischi non indicati nella I e III categoria;
  • III categoria (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi o permanenti): da utilizzarsi in attività che si svolgono in ambienti con condizioni equivalenti a:
    • una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
    • una temperatura d’aria non superiore a -50 °C