2.5.2 Apparecchi di sollevamento: gru (a ponte, sospese, a bandiera, a cavalletto)

I tipi di gru presi in considerazione sono:

  • gru a ponte;
  • gru sospese;
  • gru a bandiera;
  • gru a cavalletto

 

Gli apparecchi per il sollevamento dei carichi in genere sono considerati una categoria di macchine e/o attrezzature particolarmente pericolose perchè, in caso di carenze costruttive, manutentive o di utilizzo, i rischi per la sicurezza delle persone che stazionano nelle aree di lavoro interessate dalla loro presenza sono molto elevati.
Per questi motivi la normativa vigente, oltre che prevedere varie prescrizioni di sicurezza specifiche per queste apparecchiature (dall’art. 168 all’art. 232 del DPR 547/55), ha stabilito che le stesse debbano essere sottoposte a verifica almeno una volta l’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza (art. 194 DPR 547/55).
La normativa citata prevedeva, altresì, l’’effettuazione di un collaudo (ponti sviluppabili, ponti sospesi e argani dei ponti sospesi) o di una prima verifica (apparecchi di sollevamento vari con portata superiore a 200 kg) che ne subordinava l’’utilizzo. Questi collaudi o prime verifiche erano effettuati da organismi tecnici del Servizio Pubblico (ISPESL). Con l’’entrata in vigore del regolamento di recepimento della “direttiva macchine” (DPR 459/96), i collaudi e le prime verifiche effettuati dal Servizio Pubblico sono stati soppressi in quanto è il costruttore che deve garantire la sicurezza dell’’apparecchiatura messa in commercio, e in presenza di macchine provviste della prescritta “dichiarazione di conformità” non sono possibili ulteriori vincoli o limitazioni alla loro messa in servizio.
Per quanto riguarda invece le verifiche periodiche annuali, anche l’’ultima modifica apportata al D.Lgs 626/94 (D.Lgs 359/99) ha ribadito che permane il regime vigente che comporta l’’effettuazione delle verifiche da parte degli organi del Servizio Pubblico (ASL o ARPA). L’art. 179 del DPR 547/55 prevede inoltre che il datore di lavoro sottoponga a verifica trimestrale le funi e le catene. Il D.Lgs 359/99 ha mantenuto ed ha riconfermato tale obbligo.