2.5.2.5A Prevenzione dei rischi di rovesciamento e/o caduta dell’’apparecchio di sollevamento – prevenzione dei rischi di caduta del carico

MODALITÀ

  • Verifica della corretta installazione dell’’apparecchio.
  • Manutenzione programmata delle strutture e dei dispositivi di sicurezza.
  • Corretta imbracatura del carico.
  • Esecuzione di manovre corrette.
  • Predisposizione di dispositivi antiinterferenza o anticollisione.
  • Dispositivi di segnalazione e avvisi per le modalità di manovra.

 

SPIEGAZIONI

Qualora l’’apparecchio di sollevamento venga installato su strutture portanti non progettate direttamente dal costruttore dell’’apparecchio stesso è necessario che, preventivamente, sia stata valutata l’’idoneità della struttura e siano stati adeguatamente progettati i sistemi di ancoraggio. Il datore di lavoro deve sorvegliare la corretta installazione (art. 35, comma 4, D.Lgs 626/94).
Indipendentemente dagli obblighi di verifica periodica dell’’intero apparecchio e delle funi e catene, per ogni apparecchio di sollevamento deve essere predisposto un programma di manutenzione. È opportuno che gli esiti degli interventi manutentivi siano riportati su un apposito registro dei controlli.
I lavoratori addetti alla manovra devono operare nel pieno rispetto delle istruzioni e della formazione ricevuta. Non devono mai essere eseguite operazioni potenzialmente pericolose e/o manovre che non sono state previste durante la formazione e l’addestramento ricevuto.
Prima di procedere con il sollevamento di un carico si deve valutare la compatibilità dello stesso con la portata dell’’apparecchio.
Anche nella fase di imbracatura, individuati prioritariamente i sistemi di imbracatura adatti e compatibili con il carico, si deve procedere secondo le istruzioni ricevute.
Deve essere impedito lo stazionamento di operatori nelle zone di movimento dei carichi. Qualora ciò non sia possibile, le manovre devono essere preventivamente annunciate mediante apposite segnalazioni.
In caso di possibilità di collisione tra apparecchi di sollevamento che possono intersecare tra loro il raggio di azione, devono essere predisposti appositi dispositivi antinterferenza o anticollisione. Trattandosi d’impianti di tipo fisso, installati cioè in ambienti industriali e non in cantieri mobili o temporanei, la predisposizione di questi dispositivi è una misura sicuramente da privilegiare rispetto a misure di tipo organizzativo.
Gli apparecchi di sollevamento devono essere completi con tutti i necessari dispositivi di segnalazione.
Sull’apparecchio deve essere sempre riportata la portata massima in modo visibile dal posto di manovra.
In prossimità delle zone di azione di questi apparecchi devono essere sempre ben visibili tutte le segnalazioni necessarie.
Le modalità di impiego ed i segnali stabiliti devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
In caso di necessità, ad esempio per insufficiente visibilità dell’’area di lavoro, le persone incaricate di dirigere gli operatori che effettuano le manovre devono adottare i “gesti convenzionali” previsti dall’’allegato IX, punto 2, del D.Lgs 493/96