4.4.5.6E Squadra antincendio ed emergenza
Ovviamente più specifica è invece la formazione di coloro che sono chiamati a far parte della Squadra Antincendio ed Emergenza. Il mandato di queste figure, previste dal D. Lgs. 81/08, è esplicitato sia dalla Circolare P1564/4146 che dal D.M. 10.3.98 del Ministero dell’Interno. Si ricorda, innanzitutto, che si tratta, comunque, di addetti ai lavori “non professionisti” (quindi, non Vigili del Fuoco).
Si suggeriscono alcune raccomandazioni:
- Questi lavoratori dovranno possedere una qualificazione specificamente tecnica (salvataggio, lotta antincendio, attivazione dei dispositivi di sicurezza).
- Dovranno anche essere dotati di particolari requisiti personali, sia in termini di capacità di prendere decisioni rapide e razionali in situazioni di emergenza, che nella direzione di fornire un supporto psicologico-rassicurativo, onde evitare o contenere eventuali situazioni di panico.
- Mentre sulle competenze tecniche un’adeguata formazione può essere considerata necessaria e sufficiente, per i secondi requisiti è necessario prevedere, sin dall’inizio, particolari doti caratteriali e personali, sulle quali potranno utilmente innestarsi gli interventi di natura formativa.
Il numero degli addetti antincendio deriva dal numero e dalla complessità delle operazioni da svolgere per attuare il piano di emergenza.
Devono essere designati dal Datore di Lavoro come lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze. Questi lavoratori devono frequentare un corso di formazione correlato al rischio di incendio (basso – medio – elevato) e al presunto affollamento. L’allegato IX del Decreto sopra citato, elenca contenuti minimi e durata di tali corsi.