4.4.5.6E Squadra antincendio ed emergenza

Ovviamente più specifica è invece la formazione di coloro che sono chiamati a far parte della Squadra Antincendio ed Emergenza. Il mandato di queste figure, previste dal D. Lgs. 81/08, è esplicitato sia dalla Circolare P1564/4146 che dal D.M. 10.3.98 del Ministero dell’Interno. Si ricorda, innanzitutto, che si tratta, comunque, di addetti ai lavori “non professionisti” (quindi, non Vigili del Fuoco).

Si suggeriscono alcune raccomandazioni:

  1. Questi lavoratori dovranno possedere una qualificazione specificamente tecnica (salvataggio, lotta antincendio, attivazione dei dispositivi di sicurezza).
  2. Dovranno anche essere dotati di particolari requisiti personali, sia in termini di capacità di prendere decisioni rapide e razionali in situazioni di emergenza, che nella direzione di fornire un supporto psicologico-rassicurativo, onde evitare o contenere eventuali situazioni di panico.
  3. Mentre sulle competenze tecniche un’adeguata formazione può essere considerata necessaria e sufficiente, per i secondi requisiti è necessario prevedere, sin dall’inizio, particolari doti caratteriali e personali, sulle quali potranno utilmente innestarsi gli interventi di natura formativa.

Il numero degli addetti antincendio deriva dal numero e dalla complessità delle operazioni da svolgere per attuare il piano di emergenza.

Devono essere designati dal Datore di Lavoro come lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze. Questi lavoratori devono frequentare un corso di formazione correlato al rischio di incendio (basso – medio – ele­vato) e al presunto affollamento. L’allegato IX del Decreto sopra citato, elenca contenuti minimi e durata di tali corsi.