5.1.4.3 nota informativa

La nota informativa è preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato. Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

  • le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
  • le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI;
  • gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
  • le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
  • la data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti;
  • il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
  • il significato della marcatura;
  • se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all’art. 12-bis comma 1;
  • nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.