5.7.2 Caratteristiche

I dispositivi di protezione si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo e delle caratteristiche richieste.

La scelta delle calzature dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai luoghi di utilizzo. Sono disponibili calzature di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “calzature” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione.

La funzione di questo DPI oltre a proteggere il piede dell’operatore è quella di assicurare un livello minimo di comfort per quella parte del corpo umano così importante per chi svolge un’attività lavorativa che prevede la stazione eretta e il camminare.

Le calzature si suddividono in 2 tipologie in base al materiale del corpo della calzatura:

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Caratteristiche e requisiti delle calzature di sicurezza si identificano attraverso una marcatura impressa sulla calzatura stessa.

I requisiti richiesti a questi DPI sono relativi:

  • alla sicurezza, che vanno dalla protezione delle dita e, in generale, del piede alla “vita” del DPI
  • alla salute, non solo ai fini della deambulazione, che non deve essere ridotta e/o ostacolata, ma in particolare alla innocuità dei materiali e al comfort
  • all’estetica, in particolare al modello.

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Oltre alle minime garantite, le protezioni supplementari previste dalle norme EN 345  sono le seguenti:

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Le calzature di sicurezza, identificate con la lettera S nella marcatura (vedi 5.7.2.1 “Identificazione delle caratteristiche delle calzature di sicurezza”) per differenziarle dalle calzature protettive (sigla P) e da quelle da lavoro (sigla O), oltre ad avere determinati requisiti costruttivi, sono fornite di una dotazione di base che prevede un puntale di protezione in grado di assorbire indicativamente la caduta di un peso di 20 kg da un’altezza di 1 metro.

Calzatura di sicurezza: interno…

scarpa-interno

…esterno

scarpa-esterno