5.9.1 Descrizione
I lavori temporanei in quota, cioè tutte le attività lavorative che portano il lavoratore ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile, sono costantemente caratterizzati dal rischio di caduta dall’alto. La caduta, involontaria, porta ad impatto violento, e può avere conseguenze drammatiche.
Tale rischio deve essere eliminato o ridotto al livello minimo, con adozione di necessarie misure di prevenzione, prioritariamente collettive, utilizzabili da tutti i presenti in cantiere, quali ad esempio ponteggi dotati di parapetti.
Si ricorda che, in ogni caso, nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore ai 2 m (con riferimento alla posizione delle mani) devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Attualmente la tecnologia costruttiva dei ponteggi ha messo a disposizione tipi di ponteggio chiamati “a traversi e montanti prefabbricati”. Tali ponteggi, noti anche con il nome di “multidirezionali” o “multipiano”, proprio a motivo della facoltà di poter realizzare piani di lavoro ad ogni 50 cm. di altezza, permettono di meglio accostare l’opera provvisionale alla particolare opera da realizzare, diminuendo il rischio e facilitando il lavoro.
L’ISPESL, al fine di facilitare il compito del datore di lavoro e fornire indicazioni da adottarsi nei cantieri edili, ha elaborato linee guida relative al montaggio smontaggio trasformazione di ponteggi (vedi appendice 1, “Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota – Montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi”) e parapetti (vedi appendice 2, “Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi”). Si segnala altresì l’esistenza di Linee guida relative all’uso di scale a mano (vedi appendice 3, “Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili”), ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (vedi appendice 4, “Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”) e all’accesso e lavoro in quota mediante piattaforme. Tali linee guida, in cui si fa riferimento al D. Lgs. 626/94 e s.m.i., abrogato dal D. Lgs. 81/2008, possono essere adottate in ogni attività lavorativa in cui si utilizzano le attrezzature e/o i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e/o i DPI oggetto delle stesse.
Qualora non siano attuabili misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale, chiamati comunemente “cinture di sicurezza”, che sostengano l’utilizzatore in altezza durante il lavoro o che impediscano la caduta o che permettano, in caso di caduta, una caduta libera limitata non superiore a 0.6 m o, in presenza di dissipatore di energia, una caduta libera non superiore a 4 m.
In generale:
- durante le attività in quota deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli;
- in relazione al tipo di lavoro effettuato, l’area di lavoro deve essere dotata di idonea recinzione al fine di evitare l’accesso agli estranei alle lavorazioni;
- deve essere impedito ovvero protetto il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, utilizzando barriere o adottando misure o cautele adeguate;
- le opere provvisionali, oltre ad essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, devono essere proporzionate e idonee allo scopo, e conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;
- i posti di lavoro ubicati nelle immediate vicinanze di ponteggi o posti di caricamento e sollevamento materiali devono essere protetti dalla caduta dei materiali con un solido impalcato.