10.5.3 Istruzioni per l’ispezione periodica
L’ispezione periodica è definita come l’atto di condurre periodicamente un’ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti, per esempio da danno o da usura. In tal senso il fabbricante deve fornire:
- tutte le istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e degli attrezzi speciali e di quant’altro necessario per consentire l’esecuzione delle ispezioni periodiche;
- l’avvertenza:
- dell’importanza di eseguire le ispezioni periodiche regolari;
- che la sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell’equipaggiamento;
- che le ispezioni periodiche devono essere fatte solo:
- da una persona competente (vedi nota n. 1 in 10.3.1 “Verifica DPI anticaduta”) e nel rigido rispetto delle procedure previste dal costruttore;
- dal solo fabbricante o da una persona o organizzazione autorizzata dallo stesso qualora vi siano ragioni di complessità o innovazione dell’equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza è fondamentale (rammentiamo che sono dispositivi di III categoria (detti “salva vita”) per lo smantellamento, il riassemblaggio o la sua valutazione;
- raccomandazione relativa alla frequenza delle ispezioni periodiche tenendo conto della legislazione, del tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La frequenza deve almeno essere annuale.