IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Nel caso di nuovo impianto o modifiche sostanziali il datore di lavoro deve:
- mettere in esercizio l’impianto elettrico solo dopo la verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, inviare la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.
Dopo la messa in funzione dell’impianto il datore di lavoro deve sottoporre gli impianti a verifica periodica. La verifica periodica deve essere effettuata con periodicità quinquennale. Nel caso l’azienda sia ritenuta a maggior rischio in caso di incendio o siano presenti luoghi con pericolo di esplosione, la periodicità della verifica è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si può rivolgere all’ASL o all’ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
Il soggetto che esegue la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono a pagamento e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto comunque ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto.
IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
La messa in esercizio degli impianti elettrici installati in luoghi ove possono formarsi atmosfere esplosive non può essere effettuata prima della verifica dall’installatore, il quale deve rilasciare la dichiarazione di conformità (vedi 2.1.1.1 Allegati alla dichiarazione di conformità) ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità deve essere inviata, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti che rilasciano, dopo la prima verifica, l’omologazione dell’impianto.
L’impianto deve essere sottoposto a regolari manutenzioni e a verifica periodica ogni due anni. Per la verifica occorre rivolgersi all’ASL o all’ARPA o a eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive.
Colui che (ASL, ARPA o organismo individuato) esegue la verifica periodica deve rilasciare il relativo verbale al datore di lavoro che deve a sua volta conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono a pagamento e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.