2.2.6.1 Avviamento

DPR 459/96 all.1; CEI EN 60204-1/06

L’’avviamento, ossia l’’inizio di un ciclo o di una funzione di lavoro, deve essere possibile soltanto se tutte le funzioni di sicurezza e le misure di protezione sono presenti e funzionanti.
Per avviamento si intende anche la rimessa in marcia dopo un qualunque arresto.
L’’avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto agendo volontariamente su un dispositivo di comando (vedi  2.2.6 “Dispositivi di comando”) appositamente predisposto.

Se la presenza di più dispositivi di comando dell’’avviamento può comportare un rischio reciproco per gli operatori addetti, si deve garantire che uno solo di questi sia attivato mediante ad esempio dispositivi di convalida, selettori, ecc.
Gli organi di comando (pulsanti, pedali, leve, ecc.) dei dispositivi di avviamento devono essere protetti contro il rischio di azionamento accidentale o involontario (es. pulsante con guardia, pedale con protezione superiore e/o azionamento complesso, leva con movimento articolato). Tale requisito non è necessario quando l’’avviamento non presenta alcun rischio per le persone.
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I dispositivi di avviamento devono essere individuabili anche attraverso apposita colorazione (codifica cromatica)(vedi 2.3 “Impianti elettrici delle macchine”)

Avviamento macchine complesse
Dal posto di comando l’’operatore deve essere in grado di accertare l’’assenza di persone dalle zone di rischio. Se ciò non fosse possibile ogni messa in marcia deve essere preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo e le persone esposte devono avere il tempo di sottrarsi al pericolo o avere a portata di mano i mezzi, come un arresto di emergenza (vedi 2.2.6.4 “Arresto d’’emergenza”), per impedire rapidamente l’’avviamento della macchina.