2.4.15.1F Piattaforme di lavoro

Se sono presenti piattaforme di lavoro queste devono avere i seguenti requisiti:

  • Essere protette contro il rischio di caduta sia delle persone che vi transitano che di oggetti o materiale (ad esempio parapetto alto almeno 1 metro) se la piattaforma è posta ad una altezza maggiore ai 500 mm.
  • Altezza utile per l’operatore (distanza tra piano di calpestio e parte sovrastante) di almeno 2100 mm, la larghezza libera almeno 600 mm, preferibilmente 800 mm;
  • Garanzia di illuminazione e ventilazione adeguate;
  • Presenza di agevoli mezzi di accesso e di abbandono anche in condizioni di emergenza;
  • Dalla piattaforma non devono essere accessibili parti pericolose e l’operatore deve essere protetto contro il rischio di proiezione di trucioli o fluidi lubrorefrigeranti.