Le attrezzature di sollevamento, al pari delle macchine, sono disciplinate dal DPR 459/96 di recepimento della direttiva europea 98/37/CE, pertanto, per poter essere immesse sul mercato devono recare la marcatura CE del fabbricante.
NORMATIVA: DIRETTIVA MACCHINE
- Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine (DPR 459/96, allegato 1, punto 3).
- Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un’operazione di sollevamento (DPR 459/96, allegato 1, punto 4).
NORMATIVA: TITOLO TERZO D.L.VO 626/94: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (ART. 35)
- Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.
- Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi.
- Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter relative all’uso di attrezzature mobili e e all’uso di attrezzature destinate a sollevare carichi.
NORMATIVA D.P.R. 547/55: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Mezzi di sollevamento e trasporto appropriati usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
- Misure per stabilità del mezzo e del carico.
- Carico e scarico o a mano o con mezzi idonei.
- Indicazione della portata massima ammissibile anche su i ganci.
- Nei ganci deve essere impedito lo sganciamento.
- Freno del carico e del mezzo.
- Arresto automatico del mezzo e del carico nel caso di improvvisa mancanza della forza motrice.
- Mezzi provvisti di appropriati dispositivi acustici, luminosi, di illuminazione del campo di manovra.