2.5.7.1 Normativa

L’’articolo 35 comma 4-ter del decreto legislativo n. 626 del 1994 (introdotto dall’’art. 2 D. Lgs 4 agosto 1999 n. 359) prevede le seguenti norme di sicurezza per il sollevamento dei carichi:
II datore di lavoro provvede affinchè nell’’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

  1. gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell’’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all’’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l’’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
  2. allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
  3. i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
  4. tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
  5. qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’’alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’’accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

Per la specifica operazione di imbracatura il DPR 27 aprile 1955 n. 547 prevede quanto segue:
Art. 181. Imbracatura dei carichi: l’’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
La Cassazione ha chiarito l’’ampiezza di tale precetto normativo: “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la mancanza di specificazione dei mezzi idonei per imbracare i carichi e la mancata indicazione circa i parametri per valutare il requisito della inidoneità (dei mezzi) secondo la dizione che si legge nell’’art. 181 DPR n. 547 del 1955, non connota di indeterminatezza e genericità il precetto, sì da ipotizzare un contrasto con il principio di legalità, ma comporta soltanto la necessità di stabilire, di volta in volta, se i mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico oggettivo, ad impedire l’’insorgere di una situazione di pericolo, rappresentata dalla caduta del carico o dal suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Pertanto il concetto di idoneità, inteso come attitudine a garantire la fermezza e la stabilità del carico, è di per sé sufficiente a conferire concretezza al precetto e a fornire il criterio al quale il destinatario della norma deve uniformare la propria condotta.
Nell’’imbracare i carichi occorre osservare le seguenti norme di sicurezza e di buona tecnica, tra le quali evitare di spostare casse, balle, ecc. fissando ganci od altri organi di presa sui legacci ecc. e verificare trimestralmente le funi e catene. Tale verifica datata e firmata, va riportata nell’’apposita pagina del libretto dell’’apparecchio di sollevamento o su foglio conforme.
ganci

L’’imbracatura dei carichi deve essere eseguita usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.
La scelta del mezzo di imbracatura deve essere fatta con la massima cura, in relazione al peso, alla natura ed alle caratteristiche del carico, dello sforzo alle quali sono soggette le brache ed in relazione al loro angolo di apertura ed al sistema di imbracatura adottato.
Verificare, prima dell’’uso, l’’integrità delle funi, catene, fascioni, ecc. e la loro portata, in relazione a quella del carico.
Devono essere rispettate tassativamente le portate indicate sui mezzi di imbracatura. Qualora questi ne fossero sprovvisti, richiedere al preposto le necessarie precisazioni.
Usare paraspigoli o altri sistemi, nel caso di pericolo di taglio delle funi o delle brache.
Non usare funi e brache danneggiate.
Sui ganci deve essere indicata la portata massima ammissibile ed inoltre devono essere provvisti di chiusura all’’imbocco.
Riporre le imbracature sulle apposite rastrelliere.
Le persone incaricate di fissare il carico vanno istruite in modo opportuno.
Esse devono sapere come fissare correttamente i carichi, quali sono le imbracature idonee da usare e sapere giudicare se esse soddisfano perfettamente i criteri di sicurezza. Questa istruzione deve essere fornita dall’’azienda stessa l’’obbligo di affidare tali operazioni a personale dotato di adeguata professionalità, il principio è del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità: “in caso di infortunio mortale occorso nell’’esecuzione di una determinata attività lavorativa, risponde del delitto di omicidio colposo il datore di lavoro, qualora l’’infortunio sia determinato dall’’affidamento di tale attività a persona non idonea per mancanza di specifica professionalità” (Corte di Cassazione Penale – sez. III, 5 luglio 1993, n. 6576, Romano).
apparecchio-sollevamento

Alcune amministrazioni hanno, inoltre, fornito indirizzi circa la corretta interpretazione ed attuazione della normativa relativa al settore in argomento (circolari Ministero del Lavoro, ISPESL, ENPI).
Importanti riferimenti sono le norme tecniche siano esse internazionali (ISO), europee (EN) o nazionali (UNI), che pur rivestendo carattere volontario, rappresentano lo stato dell’’arte.
Si rammenta che le norme tecniche armonizzate sono quelle elaborate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su mandato della Commissione Europea e, una volta pubblicate, danno la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di riferimento.