3.1.7 Dispositivi di protezione individuali dell’udito (DPI)
Quando gli interventi tecnici realizzati sulla sorgente di rumore e sull’ambiente di lavoro, organizzativi e procedurali non riducono a livelli tollerabili l’esposizione a rumore è necessario fornire dispositivi di protezione individuali per l’udito, idonei e conformi.
Il datore di lavoro perciò, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori i DPI-u qualora l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione e altresì dovrà esigere che gli stessi DPI-u vengano indossati al superamento dei valori superiori di azione.
Per queste ragioni il datore di lavoro sceglie i DPI-u che consentano di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed inoltre dovrà valutarne l’efficacia (dal punto di vista metodologico riferirsi alla UNI EN 458. 2005).
Infine, ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, si ricorda che l’attenuazione prodotta dai DPI-u indossati dal lavoratore è da tenersi in considerazione solo ai fini di valutare il rispetto del valore limite di esposizione. (vedi 5.3 Dispositivi di protezione dell’udito).