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- Nel protocollo sanitario deve essere indicata la periodicità della visita, che “di norma” è annuale. Periodicità diverse devono essere sempre motivate e riportate sul documento di valutazione dei rischi (o nell’autocertificazione quando prevista).
- La visita per rischio chimico da verniciatura deve essere effettuata anche all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori esposti a sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico, devono effettuare il monitoraggio biologico: i risultati, anonimi, devono essere allegati alla valutazione del rischio, mentre nelle cartelle sanitarie e di rischio devono essere riportati i valori dei risultati.
- In ogni caso in presenza di agenti chimici cancerogeni, il datore di lavoro istituisce il Registro di Esposizione e ne cura la tenuta tramite il Medico Competente.
- Alla fine del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio deve essere inviata all’ISPESL.