4.1.2 Caratteristiche e dotazioni
Servizi igienico – assistenziali
Quando non diversamente disposto da normative specifiche, i luoghi di lavoro, qualsiasi sia l’attività e la dimensione dell’azienda, devono essere dotati di:
- lavabi, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio;
- wc, in misura non inferiore ad 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio.
I luoghi di lavoro devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi igienico – assistenziali (quali docce, spogliatoi, ambulatori o camere di medicazione, refettori e locali di riposo) che risultino necessari per il disposto dalla vigente normativa in materia di igiene del lavoro. Tali dotazioni sono riferite agli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti, da destinarsi a luoghi di lavoro, possono trovare applicazione le deroghe, le eccezioni e le soluzione alternative previste caso per caso dai regolamenti.
Dimensioni
Gli ambienti di lavoro delle aziende che occupano più di cinque lavoratori e, in ogni caso, delle altre aziende ove vengono svolte lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria devono rispettare i limiti di altezza, cubatura e superficie indicati al punto 1.2. dell’Allegato IV al Titolo II del D. Lgs. 81/08. (altezza netta pari a 3 ml).
Altezze inferiori sono consentite, previa autorizzazione dall’organo di vigilanza competente per territorio, in riferimento al punto 1.2.4 dell’Allegato IV al Titolo II del D. Lgs. 81/08.
L’osservanza dei limiti sopra citati in tema di altezza, cubatura e superficie dei locali di lavoro chiusi, è estesa a tutte le aziende, a prescindere dal numero di lavoratori impegnati, qualora l’organo di vigilanza competente ritenesse le lavorazioni eseguite pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Per ogni lavoratore devono inoltre essere assicurate una cubatura non inferiore a m3 10 ed una superficie non inferiore a m2 2.
La superficie di ciascun ambiente di lavoro non dovrà comunque essere inferiore a m2 9, fatti i salvi i casi in cui la minore superficie sia necessaria per speciali esigenze di lavorazione.
Posizione degli ambienti di lavoro rispetto al terreno circostante
Gli ambienti di lavoro devono essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali che siano equiparabili a quelli fuori terra.
Si considerano equiparati a quelli fuori terra, i locali che presentino un interramento medio non superiore a ml 1,20. Per interramento medio si intende la media aritmetica del dislivello tra il piano di calpestio del locale e la quota del terreno in corrispondenza di ogni parete che delimita il locale. Per la determinazione dell’interramento medio valgono i seguenti criteri:
- le pareti si considerano completamente fuori terra quando risultano attestate su altri locali, a qualsiasi uso destinati;
- le pareti si considerano completamente fuori terra quando la quota del terreno è pari od inferiore a quella del piano di calpestio per almeno 5 metri perpendicolarmente alla parete.
I locali equiparati a quelli fuori terra devono in ogni caso avere le parti contro terra protette da scannafosso aerato ispezionabile ed il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerati.
Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica è vietato adibire ad ambienti di lavoro locali interrati e locali seminterrati che non siano equiparabili a quelli fuori terra secondo quanto disposto al comma precedente.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica, l’utilizzo dei medesimi locali quali ambienti di lavoro potrà essere ammesso solo quando sia stata preventivamente conseguita la deroga di cui all’art. 65 del D. Lgs. 81/08.
Ventilazione
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
Nel caso venga utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Nel caso vengano utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente. Gli ambienti di lavoro degli edifici di nuova costruzione, o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, devono essere aerati mediante infissi apribili, prospettanti direttamente su spazi liberi o cortili di dimensioni regolamentari.
Gli infissi che garantiscono l’aerazione ad un ambiente di lavoro devono essere dotati di comandi ad altezza d’uomo e presentare una superficie finestrata apribile ottimale pari indicativamente a:
- 1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a m2 100;
- 1/16 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre m2 100 e fino a m2 1000, con un minimo assoluto di m2 12,50;
- 1/24 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a m2 1000, con un minimo assoluto di m2 62,50.
Nel caso di edifici esistenti da destinare a luoghi di lavoro, i valori minimi possono essere ridotti a 2/3, e pertanto rispettivamente a 1/12, 1/24 ed 1/36. È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.
Requisiti illuminotecnici
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dall’insufficienza di illuminazione. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole, quando l’abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti, quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire un’illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.
Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti dell’illuminazione sussidiaria.
Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
Gli ambienti di lavoro devono essere illuminati con luce naturale.
Per gli edifici di nuova costruzione le superfici illuminanti ottimali sono le seguenti:
- 1/8 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie fino a m2 100;
- 1/10 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie oltre m2 100 e fino a m2 1000, con un minimo assoluto di m2 12,50;
- 1/12 della superficie di pavimento del locale, per locali con superficie superiore a m2 1000, con un minimo assoluto di m2 100.
È buona norma che il 50% delle superfici illuminanti di ogni singolo locale sia costituito da aperture prospettanti su spazi esterni.
Nel caso di illuminazione proveniente da più elementi costitutivi dell’edificio (pareti e copertura) le superfici illuminanti collocate a parete dovrebbero risultare:
- almeno il 50% della superficie illuminate complessiva, se la restante parte è costituita da lucernari;
- almeno il 25% della superficie illuminante complessiva se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna.
Nei casi in cui l’attività che viene svolta e/o la protezione dei lavoratori dall’irraggiamento solare lo richiedano, i locali devono essere dotati di dispositivi che ne consentano l’oscuramento totale o parziale.
Nel caso di edifici esistenti da desinare a luoghi di lavoro, l’intervento dovrà tendere al raggiungimento dei parametri sopra riportati. È comunque ammessa l’integrazione dell’illuminazione naturale con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità e che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norme UNI 10380). Anche in tale eventualità le aperture di illuminazione diretta non potranno comunque essere inferiori al 50% di quelle raccomandate.
È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.
Soppalchi adibiti a luoghi di lavoro
I soppalchi possono essere adibiti a luoghi di lavoro quando presentino le seguenti caratteristiche:
- strutture portanti adeguate al carico che devono sostenere;
- la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco prospetta;
- le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono risultare inferiori a ml 2,70 (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di ml 2,20);
- la profondità del soppalco non deve risultare superiore a 2,5 volte la minore tra le altezze di cui alla lettera precedente.
I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti di lavoro.
Sui soppalchi vanno esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg/m2), così come questo risulta dal progetto strutturale. La distribuzione dei carichi deve avvenire in modo razionale e sempre rispondente alle ipotesi assunte ne progetto strutturale. È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.
Uffici
Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli ambienti di ufficio non deve essere inferiore a ml 2,70 e la loro superficie non inferiore a m2 9, con un minimo assoluto di m2 5 per addetto.
Gli ambienti di ufficio devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aerazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti lavorativi. In assenza di detti requisiti, per gli ambienti di ufficio sono ammissibili:
- l’aerazione forzata mediante un impianto di ventilazione forzata o di condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma UNI 10339;
- l’illuminazione artificiale mediante un impianto che assicuri livelli luminosi idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di abbagliamento in conformità alla norma UNI 10380.
Anche quando integrate da impianti di aerazione e/o illuminazione non naturali, l’aerazione ed illuminazione naturali dovrebbero in ogni caso essere assicurate nei seguenti limiti:
- per i locali di superficie fino a m2 100: 1/16 della superficie pavimentata;
- per i locali di superficie oltre m2 100: 1/32 della superficie pavimentata.
È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.
Ambienti di supporto
Per il dimensionamento degli ambienti di supporto si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività. Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di supporto è stabilita in ml 2,70.
Le camere di medicazione, ambulatori e simili devono avere superficie non inferiore a m2 12.
I refettori, le mense aziendali ed i locali di riposo, devono avere superficie non inferiore a m2 9 e comunque tale da assicurare una superficie di almeno m2 1 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.
Gli ambienti di supporto devono, in genere, essere ricavati nei locali fuori terra degli edifici od in locali equiparati a quelli fuori terra secondo quanto disposto precedentemente. Potranno inoltre essere adibiti ad ambienti di supporto i locali seminterrati che soddisfino tutte le caratteristiche richieste dalle norme vigenti in materia di sicurezza e degli eventuali Regolamenti nella parte relativa alla non permanenza di lavoratori.
Gli ambienti di supporto devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di aerazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti di lavoro.
Quando l’illuminazione e/o l’aerazione naturali non raggiungano i minimi di cui al comma precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse l’aerazione forzata e l’illuminazione artificiale secondo quanto già indicato per gli ambienti di ufficio. È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.
Ambienti di servizio
Per il dimensionamento degli ambienti di servizio si applicano le norme eventualmente vigenti per la specifica attività. Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di servizio è stabilita in ml 2,40. La superficie degli spogliatoi non deve essere inferiore a m21,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale.
I locali adibiti ad uso doccia o wc dovrebbero presentare i seguenti requisiti:
- superficie non inferiore a m2 1,00 per i vani riservati al solo uso di doccia;
- superficie non inferiore a m2 1,00 per i locali riservati al solo wc, con lato minimo comunque non inferiore a ml 0,90;
- superficie non inferiore a m2 1,20 per i locali dotati sia di wc che di altri apparecchi igienici.
Gli ambienti di servizio non dovrebbero avere accesso diretto da ambienti di lavoro o di vendita, se non attraverso apposito spazio di disimpegno. Qualora nel disimpegno sia previsto il lavabo, la superficie del medesimo non dovrebbe essere inferiore a m2 1,50.
Gli ambienti di servizio possono essere aerati sia in modo naturale diretto che mediante idoneo impianto di ventilazione forzata.
I servizi igienici, nel caso di aerazione naturale e diretta, dovrebbero avere superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo assoluto di m2 0,40. Quando i servizi igienici siano privi di finestre o le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aerazione dovrebbe essere assicurata in uno dei seguenti modi:
- mediante impianto in espulsione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora;
- mediante impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno 1 ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione.
Gli spogliatoi, sia che siano dotati di aperture di aerazione naturale che di impianto di ventilazione forzata, devono comunque usufruire di un ricambio d’aria sufficiente in relazione allo specifico utilizzo ed al massimo numero di persone presenti contemporaneamente.
È necessario comunque, a seconda dei casi specifici, fare riferimento ai regolamenti edilizi esistenti sul territorio.