I riferimenti legislativi in tema di microclima fanno capo in primis al D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” ed in particolare:

  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.1 D. Lgs. 81/08 (aerazione dei luoghi di lavoro).
    Nei luoghi di lavoro al chiuso, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.1.2 D. Lgs. 81/08.
    Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.1.3 D. Lgs. 81/08.
    Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.1.5 D. Lgs. 81/08.
    Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.2.1 D. Lgs. 81/08 (temperature dei locali).
    La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.2.2 D. Lgs. 81/08.
    “Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.2.3 D. Lgs. 81/08.
    “La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.2.4 D. Lgs. 81/08.
    Le finestre i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.2.5 D. Lgs. 81/08.
    “Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.3.1 D. Lgs. 81/08 (pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico). “A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
    1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;
    2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
    3. essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
    4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
  • art. 63, Allegato IV punto 1.9.3.1 D. Lgs. 81/08.
    “Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.”
  • art. 68, Titolo II D. Lgs. 81/08 (sanzioni per il datore di lavoro).
    Il datore di lavoro è punito:

    1. con l’arresto da sei a dodici mesi o con l’ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell’articolo 66;
    2. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
    3. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2.