Questi dispositivi di protezione, scarpe, stivali, ecc. hanno la funzione di proteggere i piedi (vedi 5.7.1.1, “Calzature per uso professionale da Testo Unico”) dell’operatore che li indossa dai seguenti rischi:
- Meccanico (schiacciamento, scivolamento, urto, presenza di chiodi, ecc);
- Chimico (sversamento di prodotti chimici pericolosi, ecc);
- Biologico (schizzi o contatto con materiale biologico, ecc);
- Fisico (umidità, acqua, caldo o freddo, cariche elettrostatiche, ecc).
Le calzature di sicurezza hanno caratteristiche di protezione definite da norme tecniche (vedi 5.7.1.2, “NORMA UNI EN 345 – Protezione dei piedi”). La funzione di questo DPI oltre a proteggere il piede dell’operatore è quella di assicurare un livello minimo di comfort per quella parte del corpo umano così importante per chi svolge un’attività lavorativa che prevede la stazione eretta e il camminare.