REQUISITI

Questi DPI hanno sia requisiti generici (vedi 9.2.5 “Requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute”), che specifici (vedi appendice 1 “Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi”).

A seconda delle prestazioni di barriera della materia prima utilizzata sia della confezione dell’indumento si hanno sei differenti tipi di protezione.

I “rischi chimici” sono quindi molteplici ed è quindi necessario scegliere l’indumento più appropriato (vedi 9.3.10.2.14 “Prospetto – Indumenti adeguati per la protezione contro vari pericoli chimici”), considerando anche che i materiali possono essere sia impermeabili (vedi 9.3.10.2.16 “Materiali impermeabili all’aria”) che permeabili (vedi 9.3.10.2.15 “Materiali permeabili all’aria”), valutando la combinazione tra il tipo di protezione offerta dalle tecniche costruttive e dal design adottato per la realizzazione dell’indumento stesso e la classe di prestazione o offerta dalla materia prima (vedi 9.3.10.2.8 “Protezione”).

TAGLIE

Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”). In particolare se il fabbricante produce l’indumento in più taglie, deve essere chiesto ai soggetti di scegliere la taglia idonea, seguendo le istruzioni del fabbricante, ed eseguendo la prova dei “sette movimenti” (vedi 9.3.10.1.1 “Prova dei sette movimenti”).

MARCATURA

Oltre a quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.4 “Marcatura”), questi DPI devono riportare:

  • il nome, il marchio commerciale oppure altri mezzi d’identificazione del fabbricante in cui il prodotto è commercializzato;
  • il tipo di tuta;
  • l’anno e il mese di fabbricazione (durata di vita 24 mesi);
  • specifico pittogramma di protezione chimica cui si aggiunge quello specifico d’invito alla lettura sia delle istruzioni d’uso che altre informazioni fornite dal fabbricante;
  • la gamma delle taglie;
  • idonea marcatura sia in caso di DPI riutilizzabile che monouso (con avvertenza: “Non riutilizzare”).

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ISTRUZIONI

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari (vedi 9.3.10.1.2 “Informazioni supplementari”).