9.6 Informazioni fornite dal fabbricante
L’indumento di protezione deve essere fornito al committente con le informazioni redatte almeno nella/e lingua/e ufficiale/i del Paese di destinazione. Tutte le informazioni devono essere inequivocabili. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
- tutte le informazioni seguenti, presenti anche nella marcatura:
- nome, marchio commerciale o altri mezzi d’identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice;
- pittogrammi, come indicato nei requisiti relativi alla marcatura della norma specifica, e, se necessario, livelli di prestazione.
- etichettatura di manutenzione, con le istruzioni per il lavaggio o la pulitura, se pertinenti (vedi 9.4.2 “Marcatura specifica”, punto f, Simboli internazionali di manutenzione e lavaggio).
- DPI monouso devono essere contrassegnati con l’avvertimento “Non riutilizzare” (vedi 9.4.2 “Marcatura specifica”, punto g).
- nome e indirizzo completo del fabbricante e/o del suo rappresentante autorizzato; può essere utile un indirizzo elettronico o un altro indirizzo cui possa essere inviata un’informazione di ritorno sul prodotto.
- nome e indirizzo completo e numero d’identificazione dell’organismo notificato coinvolto nell’approvazione di tipo e/o nel controllo di qualità.
- numero della norma europea specifica (EN…) e anno di pubblicazione.
- spiegazione dei pittogrammi e del livello di prestazione, e una spiegazione elementare delle prove che sono state applicate all’indumento di protezione e un elenco corrispondente dei livelli di prestazione, preferibilmente sottoforma di un prospetto delle prestazioni.
- devono essere indicati tutti i materiali costitutivi principali di tutti gli strati dell’indumento di protezione.
- istruzioni per l’uso applicabili secondo la norma specifica:
- prove che il portatore deve effettuare prima dell’uso;
- adattamento al corpo; come indossarlo e toglierlo;
- istruzioni riguardanti l’uso appropriato del prodotto per minimizzare il rischio di lesioni;
- limitazioni d’uso (es.: gamma di temperature, ecc.);
- istruzioni per la conservazione e la manutenzione, con periodi massimi tra i controlli di manutenzione;
- istruzioni complete per la pulitura e/o la decontaminazione (es.: temperatura di pulitura, processo di asciugatura, valore di pH, azione meccanica, numero massimo di cicli di pulitura);
- avvertimenti relativi ai problemi che si possono presentare, per esempio lavaggio domestico d’indumenti contaminati;
- dati sugli ulteriori indumenti di protezione che devono essere utilizzati per raggiungere la protezione prevista;
- informazioni sui materiali utilizzati nel prodotto che possono provocare reazioni allergiche o possono essere cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni;
- dati sugli svantaggi ergonomici rilevanti dall’uso del prodotto, come una riduzione del campo visivo, un’acuità acustica o un rischio di stress termico;
- istruzioni su come riconoscere l’invecchiamento e una perdita di prestazioni del prodotto;
- se utili, si devono aggiungere illustrazioni, numeri delle parti, ecc.;
- istruzioni riguardanti le riparazioni.
- riferimento agli accessori e ai ricambi, se pertinente.
- tipo d’imballaggio idoneo al trasporto, se pertinente.
- istruzioni per il riciclo, la distruzione in condizioni di sicurezza e lo smaltimento come appropriato (per esempio rottura meccanica o incenerimento del prodotto).
Se richiesto da norma specifica, deve essere indicata la massa per tutte le taglie del capo di abbigliamento, in particolare deve essere indicata la massa di un capo di abbigliamento nuovo a 20 °C, con umidità relativa del 65%. La tolleranza o gamma della massa deve essere definita nella norma specifica. Deve essere misurata la massa di una taglia di un capo di abbigliamento per controllare l’indicazione della massa riportata.
Nelle informazioni fornite dal fabbricante per un indumento di protezione che imponga notevoli svantaggi ergonomici, come uno stress termico, o che sia intrinsecamente scomodo per la necessità di fornire una protezione adeguata, dovrebbero essere inclusi indicazioni o avvertimenti specifici. Dovrebbe essere specificamente segnalata la durata appropriata per l’uso continuo dell’indumento nella/e applicazione/i prevista/e.
Tra le informazioni potrebbe essere inclusa anche una dichiarazione che confermi che il prodotto non contiene sostanze a livelli che siano noti o sospetti di pregiudicare l’igiene o la salute.
I dati su questi punti devono essere tenuti aggiornati dei fabbricanti e resi prontamente disponibili per chi li indossa e per il personale addetto alla manutenzione. In caso di dubbio, si deve consultare il fabbricante per ciò che concerne qualsiasi applicazione proposta.
Alcune immagini e tabelle di questo capitolo sono state tratte dalle Norme UNI che trattano gli argomenti corrispondenti, dal sito www.indutexspa.com e dagli Atti del Convegno di Modena “DPI 2000 – Il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuale nell’ambito della Prevenzione”.