2.2.1.3 Definizione di macchina e di componente sicurezza

Per macchina si deve intendere:

  • un insieme di elementi, almeno uno dei quali mobile, connessi solidalmente tra di loro allo scopo di ottenere la trasformazione, il trattamento, lo spostamento dei materiali, esclusi i casi nei quali la fonte di energia per l’’azionamento della parte mobile è esclusivamente la forza umana (es. pompe manuali, piccole attrezzature per sollevamento, transpallett manuali, ecc), per queste ultime, considerate attrezzature di lavoro, la normativa di riferimento è il D. Lgs. 81/08.
  • un insieme di macchine connesse solidalmente tra di loro;
  • una attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, esclusi i pezzi di ricambio e gli utensili.

Alla stessa normativa devono rispondere anche i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente dalle macchine.