per la sicurezza delle attrezzature di lavoro

La principale normativa di riferimento per una corretta scelta e gestione delle macchine da utilizzare negli ambienti di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e l’’igiene dei lavoratori, è il D. Lgs. 81/08. Per avere ulteriori approfondimenti, anche tecnici, è però necessario fare riferimento anche ad una altra serie di norme alcune delle quali cogenti (vedi 2.2.1.1 “Norme cogenti”), che devono cioè essere osservate inderogabilmente, ed alcune non cogenti (vedi 2.2.1.2 “Norme non cogenti”).

MACCHINE MARCATE CE

Con l’’applicazione della «Direttiva Macchine», in vigore dal settembre 1996, sono stati stabiliti i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine per garantire la libera circolazione delle stesse all’’interno dei paesi dell’’Unione Europea. Tutte le macchine (vedi 2.2.1.3 “Definizione di macchina e di componente di sicurezza”) introdotte per la prima volta sul mercato italiano (ed europeo) (vedi 2.2.1.4 “Introduzione sul mercato nazionale, successiva al 21 settembre 1996”), dopo il 21 settembre 1996, qualunque sia la loro provenienza ed età devono essere corredate di:

MACCHINE DI VECCHIA COSTRUZIONE, PRIVE DI MARCATURA CE

Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.
Attualmente, chi intende vendere queste “vecchie” macchine, deve attestare all’’acquirente che le stesse sono rispondenti a quella normativa (vedi 2.2.1.8 “Macchine di vecchia costruzione, prive di marcatura CE”). L’’attestato deve essere consegnato all’’acquirente assieme alla macchina. Tale attestazione non è necessaria nel caso in cui la transazione di vendita avvenga nei confronti di un rivenditore (vedi 2.2.1.9 “Permuta contro nuovo acquisto”).