2.5.1.2 Macchine

Le attrezzature di sollevamento, al pari delle macchine, sono disciplinate dal DPR 459/96 di recepimento della direttiva europea 98/37/CE, pertanto, per poter essere immesse sul mercato devono recare la marcatura CE del fabbricante.

NORMATIVA: DIRETTIVA MACCHINE

  • Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine (DPR 459/96, allegato 1, punto 3).
  • Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un’’operazione di sollevamento (DPR 459/96, allegato 1, punto 4).

NORMATIVA: TITOLO TERZO D.L.VO 626/94: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (ART. 35)

  • Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.
  • Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi.
  • Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’’uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter relative all’’uso di attrezzature mobili e e all’’uso di attrezzature destinate a sollevare carichi.

NORMATIVA D.P.R. 547/55: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  • Mezzi di sollevamento e trasporto appropriati usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.
  • Misure per stabilità del mezzo e del carico.
  • Carico e scarico o a mano o con mezzi idonei.
  • Indicazione della portata massima ammissibile anche su i ganci.
  • Nei ganci deve essere impedito lo sganciamento.
  • Freno del carico e del mezzo.
  • Arresto automatico del mezzo e del carico nel caso di improvvisa mancanza della forza motrice.
  • Mezzi provvisti di appropriati dispositivi acustici, luminosi, di illuminazione del campo di manovra.