Il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio rumore e ove previsto redige il documento (vedi 3.1.4.1 Rapporto tecnico) avvalendosi di personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione o esterno all’azienda se tali competenze mancano fra i dipendenti.
Il datore di lavoro ripete la valutazione rischio rumore ad intervalli idonei (cadenza quadriennale) o comunque ogni qualvolta ci siano mutamenti significativi dell’attività produttiva e degli esiti del controllo sanitario.
Le metodologie per la valutazione delle esposizioni lavorative (vedi 3.1.4.2 Metodologie per la valutazione dell’esposizione lavorative) e le strumentazioni di misura (vedi 3.1.4.3 Strumentazioni di misura) utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti nell’ambiente di lavoro, considerando in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell’esposizione, i fattori ambientali, ecc.
Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con lattività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. In merito ai punti precedenti il lettore può trovare informazioni più dettagliate e indicazioni applicative all’interno delle linee guida emanate dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con L’ISPESL (http://www.ausl.mo.it/dsp/ o http://www.ispesl.it).