La valutazione del rischio nelle lavorazioni di saldatura è necessaria al datore di lavoro per individuare le più efficaci misure di prevenzione da adottare. Ne consegue che senza una “buona” valutazione del rischio, il datore di lavoro potrebbe adottare misure di prevenzione insufficienti (ad esempio impianti di aspirazione o procedure di lavoro non idonei con conseguente rischio troppo alto per i lavoratori) o eccessive (con dispendio di energie non giustificato dalla entità del rischio realmente presente).

Gli elementi che il datore di lavoro deve prendere in considerazione nella valutazione del rischio chimico sono:

  1. tutti gli agenti chimici che si sviluppano o che si possono sviluppare sul luogo di lavoro;
  2. le loro proprietà pericolose ricavabili anche dalla scheda informativa in materia di sicurezza di ciascun prodotto acquistato e utilizzato;
  3. il livello, il tipo e la durata della esposizione a tali agenti chimici;
  4. le modalità in cui viene svolto il lavoro;
  5. i valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici se definiti;
  6. le misure di prevenzione già adottate (es. impianti di ventilazione, procedure di lavoro, formazione dei lavoratori);
  7. i dati disponibili della relazione sanitaria.

Poiché i prodotti vernicianti sono costituiti da miscele complesse, per effettuare una corretta valutazione del rischio chimico occorre conoscerne preliminarmente la composizione e le proprietà. Lo strumento fondamentale per ottenere almeno un parte di queste informazioni sono le “schede informative in materia di sicurezza” (precedente punto b). La materia riguardante le schede di sicurezza (obblighi dei responsabili dell’immissione sul mercato, contenuti delle schede, ecc.) è regolata sia dal D.M. Salute 07/09/2002 che dal Regolamento del Parlamento Europeo (CE) N. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare si ricorda che le schede di sicurezza:

  • devono essere scritte in italiano e redatte conformemente alle indicazioni dell’allegato al D.M. Salute 07/09/2002 o dell’allegato II del REACH (se ricadenti nel suo campo di applicazione).
  • devono essere inviate gratuitamente, in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
  • devono essere aggiornate e inviate agli utilizzatori ogni qualvolta si venga a conoscenza di nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori.

Si fa presente che il datore di lavoro nel prendere in considerazione “il livello e la durata della esposizione”, salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, deve misurare l’esposizione agli agenti chimici che possono rappresentare un rischio per la salute. La misurazione è sempre obbligatoria in presenza di agenti chimici cancerogeni.

A tal fine, la valutazione del rischio deve tenere conto anche dei valori limite (vedi Appendice 3 “Valori limite di esposizione ai principali agenti chimici pericolosi”) di esposizione degli agenti chimici pericolosi che si sviluppano durante le lavorazioni.

Comunque, la valutazione della corretta esposizione dei lavoratori deve sempre prevedere il controllo preventivo della funzionalità degli impianti di captazione/ventilazione installati ed il loro corretto utilizzo.