3.3.6 Sorveglianza sanitaria
- Nel protocollo sanitario deve essere indicata la periodicità della visita, che “di norma” è annuale. Una periodicità diversa, deve essere sempre motivata e riportata sul documento di valutazione dei rischi (o nell’autocertificazione quando prevista).
- La visita per rischio chimico da saldatura deve essere effettuata anche all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- Per gli agenti chimici pericolosi cancerogeni, il datore di lavoro istituisce il Registro di Esposizione e ne cura la tenuta tramite il Medico Competente.
- A fine rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio deve essere inviata all’ISPESL.