3.4.4 Contenuti della valutazione del rischio chimico ai fini della individuazione delle misure di prevenzione da adottare

La valutazione del rischio presente nelle lavorazioni di verniciatura è necessaria al datore di lavoro per individuare le più efficaci misure di prevenzione da adottare.

Ne consegue che senza una “buona” valutazione del rischio, il datore di lavoro potrebbe adottare misure di prevenzione insufficienti (quali impianti di aspirazione o procedure di lavoro non idonei con conseguente rischio troppo alto per i lavoratori) o eccessive (con dispendio di energie non giustificate dalla entità del rischio realmente presente).

Gli elementi che il datore di lavoro deve prendere in considerazione nella valutazione del rischio chimico sono:

  1. tutti gli agenti chimici che si sviluppano o che si possono sviluppare sul luogo di lavoro,
  2. le loro proprietà pericolose ricavabili anche dalla scheda informativa in materia di sicurezza di ciascun prodotto acquistato e utilizzato,
  3. il livello, il tipo e la durata della esposizione a tali agenti chimici,
  4. le modalità in cui viene svolto il lavoro,
  5. i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici se definiti,
  6. le misure di prevenzione già adottate (es. impianti di ventilazione, procedure di lavoro, formazione dei lavoratori),
  7. i dati disponibili della relazione sanitaria.

Poiché i prodotti vernicianti sono costituiti da miscele complesse, per effettuare una corretta valutazione del rischio chimico, occorre conoscere preliminarmente la composizione e le proprietà dei prodotti utilizzati in azienda.

Lo strumento fondamentale per ottenere almeno in parte queste informazioni sono le “schede informative in materia di sicurezza” (vedi precedente punto b).

La materia riguardante le schede di sicurezza (obblighi dei responsabili dell’immissione sul mercato, contenuti delle schede, ecc.) è regolata sia dal DM Salute 07/09/2002 che dal Regolamento del Parlamento Europeo (CE) N. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

In particolare si ricorda che le schede di sicurezza:

  • devono essere scritte in italiano e redatte conformemente alle indicazioni dell’allegato al DM Salute 07/09/2002 o dell’allegato II del REACH (se ricadenti nel suo campo di applicazione);
  • devono essere inviate gratuitamente, in occasione o anteriormente alla prima fornitura;
  • devono essere aggiornate e inviate agli utilizzatori ogni qualvolta si venga a conoscenza di nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori.

Si fa presente comunque che le schede di sicurezza non esauriscono le informazioni disponibili sugli agenti chimici, ma sono da considerare una base necessaria (non sufficiente) per poter eseguire una corretta valutazione del rischio chimico. In particolare per gli agenti chimici non classificati come pericolosi che, in relazione alle loro proprietà e alle modalità d’uso, possono comportare danni alla salute dei lavoratori, è necessario consultare anche altra letteratura scientifica.

Per quanto riguarda il punto c), cioè il livello, il tipo e la durata dell’esposizione agli agenti chimici, si ricorda che il datore di lavoro deve misurare periodicamente e con metodiche standardizzate la concentrazione degli agenti chimici che possono rappresentare un rischio per la salute, a meno che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione. I risultati ottenuti dovranno essere confrontati con i valori limite eventualmente fissati dalla normativa o da enti di riferimento (un elenco indicativo e non esaustivo di composti che si possono liberare durante le operazioni di verniciatura sono riportati in tabelle allegate, unitamente ai valori limite stabiliti dall’ACGIH (vedi appendice 1 “Agenti chimici pericolosi da verniciatura e limiti ACGIH”) e ai valori limite fissati nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/08 (vedi appendice 2 “Agenti chimici pericolosi da verniciatura e limiti D.Lgs 626/94”) (vedi punto e).

Le misurazioni sono obbligatorie in presenza di agenti cancerogeni.

Fondamentale resta comunque il controllo dell’appropriatezza, della funzionalità e del corretto utilizzo degli impianti di captazione/ventilazione installati (vedi punto f).