Le principali novità apportate dal D. Lgs. 81/08 in materia di Antincendio ed Emergenza, riguardano il fronte della Formazione e della Vigilanza. Il D.I. 10/3/98 infatti, in attuazione dell’art.13 del D.Lgs 626/94, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, fornisce i criteri diretti ad individuare:
- le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- le misure precauzionali di esercizio;
- i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- i criteri per la gestione delle emergenze.
Il D. Lgs. 81/08, individua, dal punto di vista “antincendio”, a carico del datore di lavoro numerosi obblighi tra i quali si possono citare:
- art. 15 comma 1 lett. u), (Misure generali di tutela): adotta le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- art. 18 comma 1 lett. b): designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- art. 18 comma 1 lett. h): adotta le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- art. 18 comma 1 lett. i): informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- art. 18 comma 1 lett. t): adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- art. 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
- 1) Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. - 2) Ai fini delle designazioni di cui sopra, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
- 3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
- 4) Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- 1) Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- art. 44. – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non puo’ essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puo’ subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilita’ di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo’ subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Il D. Lgs. 81/08 prevede, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi, che i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adotteranno nel prossimo futuro uno o piu’ decreti nei quali saranno definiti:
- i criteri diretti atti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Fino all’adozione di tali decreti continueranno ad essere applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.