RIDURRE I RISCHI
Assicurare la salvaguardia delle persone:
- rispettare il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
- installare un sistema di allarme sonoro;
- assicurare che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l’evacuazione;
- scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
- limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili.
Inoltre, nel caso di rischio di esplosione:
- isolare i locali a rischio dagli altri locali;
- controllare l’atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
- evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica…).
Limitare i danni:
- facilitare l’intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua…);
- fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione…);
- organizzare la prevenzione incendio sul posto;
- informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
- in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall’esplosione.
Legislazione ulteriore di riferimento (Elenco non esaustivo, a far data dal 1970)
- D.P.R. 29.7.82, n. 577, Servizi di prevenzione incendi in materia di “rischi di incidenti rilevanti”.
- D.M. 16 novembre 1983, Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, (omissis), ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
- L. 10 dicembre 1984, n. 818, nulla osta provvisorio per le attività esistenti.
- D.M. 2 agosto 1984, Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.M. 16.11.1983.
- D.M. 11 giugno 1986, modifiche al D.M. 2 agosto 1984.
- D.M. n° 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
- Circolare 29/8/1995 – Ministero dell’Interno di chiarimento sugli adempimenti di prevenzione e protezione antincendi.