RIDURRE I RISCHI

Assicurare la salvaguardia delle persone:

  • rispettare il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
  • installare un sistema di allarme sonoro;
  • assicurare che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l’evacuazione;
  • scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
  • limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili.

Inoltre, nel caso di rischio di esplosione:

  • isolare i locali a rischio dagli altri locali;
  • controllare l’atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
  • evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica…).

Limitare i danni:

  • facilitare l’intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua…);
  • fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione…);
  • organizzare la prevenzione incendio sul posto;
  • informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
  • in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall’esplosione.

Legislazione ulteriore di riferimento (Elenco non esaustivo, a far data dal 1970)

  • D.P.R. 29.7.82, n. 577, Servizi di prevenzione incendi in materia di “rischi di incidenti rilevanti”.
  • D.M. 16 novembre 1983, Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, (omissis), ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.
  • L. 10 dicembre 1984, n. 818, nulla osta provvisorio per le attività esistenti.
  • D.M. 2 agosto 1984, Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.M. 16.11.1983.
  • D.M. 11 giugno 1986, modifiche al D.M. 2 agosto 1984.
  • D.M. n° 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”
  • Circolare 29/8/1995 – Ministero dell’Interno di chiarimento sugli adempimenti di prevenzione e protezione antincendi.