Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1, “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (vedi appendice 2, “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale” D. Lgs. 81/08 – All. VIII) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

pittogramma-dpi

Si ricorda che non costituiscono DPI:

  1. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  2. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  3. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  4. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  5. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
  6. i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  7. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

I Dispositi di Protezione Individuale per il settore della METALMECCANICA vengono trattati nel paragrafo 5.10.

I DPI sono suddivisi in tre categorie

Prima categoria

dpi-primaAppartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  1. azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  2. azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  3. rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;
  4. ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  5. urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
  6. azione lesiva dei raggi solari.

Seconda categoria

dpi-secondaAppartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Terza categoria

dpi-terzaAppartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nella progettazione deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

  1. gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  2. gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  3. i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  4. i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  5. i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;
  6. i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
  7. i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
  8. i caschi e le visiere per motociclisti.