6.2 Pronto soccorso

Introduzione

Per primo soccorso si intende l’assistenza che si presta al lavoratore infortunato prima dell’arrivo del personale specializzato (118). In considerazione che l’intervallo di tempo che trascorre dal momento dell’infortunio all’arrivo dei soccorsi, è di importanza fondamentale per la vita e per le conseguenze future dell’infortunato, i soccorritori svolgono un ruolo di fondamentale importanza.

Si deve comunque rammentare che il primo soccorritore pur facendosi carico di una grande responsabilità non sostituisce il medico.

Il primo soccorso è regolato dalle leggi D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/2003, le quali prevedono obblighi e sanzioni. In particolare l’art. 45 del D. Lgs. 81/08 prevede che::

  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il D.M. 388 15/07/2003 ha successivamente individuato le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.