6.4 Lavoratrici madri
Introduzione
La tutela della maternità è riconosciuta come principio fondamentale dalla Costituzione (art. 37) e si è sviluppata attraverso l’emanazione di leggi che convergono nel Testo Unico: D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001, il cui contenuto risponde al diritto di far conciliare la vita familiare con quella professionale.
Tutte le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, in stato di gravidanza hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi.
Qualora la gravidanza decorra regolarmente e l’attività svolta non esponga a rischi, (soggetto non sottoposto a sorveglianza sanitaria) è previsto un “congedo obbligatorio e flessibile di maternità” (art. 16-20 TU):
a) per i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto (è sufficiente che un ginecologo del SSN o convenzionato certifichi la data presunta del parto);
b) oppure per 1 mese prima e 4 mesi dopo (posticipo), purché quest’ultima scelta non sia pregiudizievole per l’esito della gravidanza stessa (condizione che deve essere certificata da un ginecologo del SSN o convenzionato).
L’astensione può essere estesa (previa certificazione di un ginecologo del SSN e anche del Medico Competente) per i lavori a rischio, qualora:
c) vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza “maternità anticipata per gravidanza a rischio”;
d) oppure le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione “maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio”.
Negli ultimi due casi si deve informare la Direzione Provinciale del Lavoro.