3.1.4.1 Rapporto tecnico
In ragione delle dimensioni dell’impresa “fatta eccezione per le aziende industriali (di cui all’art. 2 del D. Lgs. 334/99 e successive modifiche soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli art. 6 e 8 dello stesso decreto, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private), il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a 10 addetti non è soggetto all’elaborazione e custodia in azienda del documento (art. 28 D. Lgs. 81/2008), ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto”, in modo che sia chiaramente rappresentabile l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati pena l’applicazione della sanzione penale prevista per l’omessa/irregolare valutazione dei rischi. L’indicazione operativa, in generale, per le aziende è quella di richiedere sempre una relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le preveda) a sostegno del Documento di valutazione o dell’autocertificazione.
Nel caso di valutazione con misurazioni il rapporto tecnico dovrà quanto meno evidenziare i seguenti elementi:
• Premessa (ditta, date, personale qualificato che ha eseguito le misurazioni, strumentazione utilizzata e certificazioni di taratura);
• Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti,…);
• LEX,8h (vedi 3.1.4.2 “Metodologie per la valutazione dell’esposizioni lavorative”) e Lpicco degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C);
• Presenta delle condizioni di rischio che potenziano quelle dovute di livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …);
• Individuazione delle aree con LAeq >85 dB(A) e/o Lcpicco > 137 dB(C);
• Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-uditivi;
• Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative quando LEX >80 dB(A) e/o Lcpicco >135 dB(C).
Nel caso di valutazione senza misurazioni il rapporto tecnico dovrà comunque indicare:
• Premessa (ditta, date, personale qualificato);
• Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti,…);
• Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento del valore inferiore di azione;
• Valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, vibrazioni, segnali di avvertimento, …);
• Conclusioni con indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 81/08.