6.1 Sorveglianza sanitaria

La normativa vigente inquadra la Sorveglianza Sanitaria come una delle “misure generali di tutela” della salute e sicurezza dei lavoratori, insieme alla Valutazione dei Rischi, alla Informazione e Formazione dei lavoratori e all’uso dei Dispositivi di Protezione collettivi ed individuali.

È quindi nello spirito della legge intendere la Sorveglianza Sanitaria una misura di prevenzione da realizzare in modo coordinato ed integrato alle altre misure di prevenzione programmate dall’azienda; ed in particolar modo dovrà prendere in riferimento i rischi derivanti dal documento di valutazione degli stessi, a cui sono sottoposti i lavoratori identificando le relative misure tecniche, organizzative e procedurali atte a prevenirli, ridurli o limitarne gli effetti.

La Sorveglianza Sanitaria consiste nella programmazione ed esecuzione, da parte del Medico Competente, di visite mediche e indagini analitiche e strumentali, secondo specifici protocolli dallo stesso definiti, in relazione ai rischi valutati; al fine di tutelare, promuovere o recuperare lo stato di salute dei lavoratori.

L’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, e pertanto la nomina da parte del Datore di Lavoro del Medico Competente, scatta nei seguenti casi:

  1. quando la Valutazione dei Rischi evidenzi un rischio specifico per la salute dei lavoratori;
  2. quando una Norma di Legge ne comporti l’obbligatorietà in situazioni specifiche (indipendentemente dal risultato della Valutazione dei Rischi).

Il Medico Competente,  i cui requisiti tecnico-professionali sono delineati dalla normativa, riveste un ruolo non solo sanitario, ma di gestione della sicurezza,  insieme al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

L’art.25 del D. Lgs. 81/2008 elenca i compiti del Medico Competente ed in particolare, per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, prevede, oltre all’effettuazione degli accertamenti sanitari, l’elaborazione del giudizio d’idoneità alla mansione specifica del lavoratore, sia preventivo che periodico; nei casi poi in cui il lavoratore richieda una visita medica “su richiesta del lavoratore” sempre correlata ai rischi professionali cui è esposto.

Inoltre, per ogni lavoratore, dovrà essere istituita una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il Datore di lavoro, di cui all’art. 25 lett. C, nelle aziende con unità produttive con più di 15 lavoratori il M.C concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia con salvaguardia del segreto professionale; le stesse, infatti, debitamente sigillate potranno essere visionate solo ed esclusivamente dallo stesso Medico Competente e dal personale Medico dell’Organo di Vigilanza.

Il Medico Competente a seguito degli accertamenti sanitari, può esprimere un giudizio d’idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni,  inidoneità temporanea o permanente.

Dei giudizi, di cui al comma 6, il M.C. informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Questo al fine di permettere alle parti eventuale ricorso a giudizi espressi dal M.C. entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione del giudizio stesso, all’Organo di Vigilanza dell’ASL  Territorialmente competente; il quale, dopo gli accertamenti del caso, disporrà la conferma, la modifica o la revoca del giudizio espresso.

(vedi appendice “Attività per le quali è necessaria la sorveglianza sanitaria e riferimenti normativi”)

DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO
1) Hai l’obbligo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e quindi di nominare il Medico Competente?

2) Hai formalizzato la nomina del Medico Competente?

3) Hai ricevuto copia del protocollo sanitario istituito dal M.C.?

4) Hai individuato un archivio per le cartelle sanitarie dei tuoi dipendenti?