9.3.12 Protezione nei cantieri stradali e per utenti esposti a traffico veicolare
L’art. 22 del Codice della Strada e l’art. 37 del Regolamento di esecuzione e attuazione hanno reso obbligatorio l’uso di abbigliamento fluorescente e rifrangente a coloro che durante l’attività lavorativa operano in prossimità di un cantiere stradale (vedi appendice 7 “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”) o che, comunque, sono esposti a traffico veicolare. Tali addetti operano in situazioni pericolose, sia in condizioni di luce diurna sia notturna. La fluorescenza è una proprietà basata sulla capacità di alcune sostanze di riemettere l’energia assorbita, quando colpite da radiazione elettromagnetica, ad una lunghezza d’onda diversa da quella assorbita. I colori fluorescenti sono più “brillanti” dei colori ordinari, di giorno, al crepuscolo o in prossimità dell’alba perché, oltre a riflettere parte della luce che li colpisce, ne emettono dell’altra. Di notte tale fenomeno è attenuato.
