Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, con particolare riguardo:

  1. alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
  2. ai valori limite di esposizione e ai valori d’azione;
  3. ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell’articolo 4 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
  4. all’utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
  5. alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
  6. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione a vibrazioni meccaniche.