6.3.1 Tutela della salute dei minori
La normativa, inoltre, stabilisce il divieto di adibire gli adolescenti a determinate mansioni ritenute pericolose per la loro salute, indicate (vedi appendice 1 “Lavori vietati ai minori di 18 anni”), salvo per motivi didattici o di formazione professionale purché svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti. Il D.L. prima di adibire i minori al lavoro e a ogni eventuale modifica, effettua la valutazione dei rischi tenendo conto dei seguenti fattori:sviluppo psico-fisico incompleto, luogo di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature di lavoro e loro utilizzo, processi di lavoro e organizzazione del lavoro, e modulando la formazione e l’istruzione soprattutto in relazione alla mancanza di esperienza e consapevolezza dei rischi lavorativi.
Limiti di carattere generale
- Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un’ora almeno. La pausa può essere ridotta su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro;
- L’esonero del minore dall’effettuazione di processi e lavori è da intendersi come riferibile solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso;
- È vietato esporre gli adolescenti ad un livello medio giornaliero superiore ai 87 dBA. È possibile adibire minori a mansioni che comportino esposizione quotidiana personale a rumore tra 80 ed 85 dB e tra 85 e 87 dB, in tal caso il controllo sanitario deve avere periodicità rispettivamente biennale ed annuale; in ogni caso i minori hanno obbligo di utilizzare i mezzi di protezione;
- È vietata l’esposizione a sostanze chimiche tossiche o cancerogene nonché a radiazioni ionizzanti e non;
- In edilizia sono proibiti i lavori comportanti rischio di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne;
- Sono proibiti la condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica;
- È proibito l’uso di pistole fissachiodi se queste sono di elevata potenza;
- È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo alcune deroghe riguardanti gli adolescenti che hanno compiuto i 16 anni. In tali casi il datore di lavoro ne da immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro: indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore di lavoro prestato;
- Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
Tutte le altre mansioni proibite dall’art.15 D.L. 345/99 rimangono interdette ai minori.
Sorveglianza sanitaria
La novità più rilevante della normativa riguarda l’esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche dei giovani lavoratori. Premesso che, l’ammissione al lavoro dei minori è in ogni caso subordinata al riconoscimento dell’idoneità specifica alla mansione, a seguito di visita medica effettuata a spese del datore di lavoro, lo stesso dovrà attenersi alle seguenti procedure:
- Adolescenti adibiti alle lavorazioni soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008: visite effettuate dal Medico Competente secondo le normali procedure vigenti per tutti i lavoratori, salvo periodicità ridotte per l’esposizione al rumore.
- Bambini e adolescenti adibiti a lavorazioni per le quali non sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria: visita preventiva e periodica annuale effettuata presso l’ASL di competenza per territorio.
Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria. I minori giudicati non idonei non possono essere più adibiti allo stesso lavoro.
Formazione dei lavoratori minori
È importante che, i giovani ricevano una formazione efficace in materia di salute e sicurezza, che espliciti i pericoli specifici correlati al lavoro e i pericoli generici comuni a tutti i luoghi di lavoro e indichi le procedure da attuarsi in caso di emergenze. Inoltre il datore di lavoro dovrà indicare al giovane lavoratore le persone a cui rivolgersi per avere informazioni e consigli (Tutor).
| DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO |
| 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratori minorenni?
2) I lavoratori minorenni presenti nella tua azienda sono stati sottoposti a visita medica prima di essere adibiti alla mansione che ricoprono? 3) Hai effettuato idonea formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze ai lavoratori minorenni? 4) Hai individuato la persona addetta alla supervisione del giovane lavoratore? |