6.4.1 Tutela delle lavoratrici-madri
Obiettivo della Valutazione del Rischio è l’individuazione dei lavori vietati in gravidanza e la disposizione delle misure di tutela previste ai sensi del D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001.
Per le lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e che in base alla valutazione dei rischi, svolgono un lavoro vietato (allegati A, B, C del TU), il Datore di Lavoro adotta tutte le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata: modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro o qualora ciò non fosse possibile adibendo la lavoratrice ad altre mansioni. Qualora la lavoratrice non possa essere adibita ad altra mansione, può essere disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l’interdizione (astensione) dal lavoro per tutto il periodo che intercorre tra la comunicazione dello stato di gravidanza da parte della donna al datore di lavoro, il parto, fino a 7 mesi di età del figlio.
In sintesi i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:
- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs. 151/01). I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati nelle relative appendici (vedi appendice 1: “Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all’art. 7” e appendice 2: “Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7”).
- È vietato adibire le lavoratrici a lavori che prevedano esposizione a radiazioni ionizzanti in zone classificate o comunque in attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore un millisievert durante tutta la gravidanza (art. 8 D. Lgs. 151/01).
- È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs. 151/01).
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D. Lgs. 151/01). I rischi da valutare sono riportati nella relativa appendice (vedi appendice 3 “Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all’art. 11”).
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, si riporta di seguito un elenco dei principali fattori di rischio (vedi appendice 4 “Tabella riassuntiva dei fattori di rischio e degli effetti sulla gravidanza e sul feto”).
| DOMANDE PER IL DATORE DI LAVORO |
| 1) Nella valutazione del rischio, hai tenuto conto dell’eventuale presenza di lavoratrici madri (fino ai sette mesi successivi al parto) e gestanti?
2) Hai fornito adeguata informazione alle lavoratrici madri e gestanti in merito ai rischi connessi allo svolgimento delle proprie attività lavorative? 3) Sono attuate, se necessario, modifiche temporanee alle condizioni, all’organizzazione ed all’orario di lavoro? In alternativa, viene valutata la possibilità di adibire la lavoratrice madre o gestante ad altre mansioni? 4) Nel caso non fosse possibile l’assegnazione ad altre mansioni, la lavoratrice è dispensata in anticipo dal lavoro? 5) Chi deve inoltrare la domanda di maternità anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro? |