3.1.4 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio rumore e ove previsto redige il documento (vedi 3.1.4.1 “Rapporto tecnico”) avvalendosi di personale qualificato nell’’ambito del servizio di prevenzione e protezione o esterno all’’azienda se tali competenze mancano fra i dipendenti.

Il datore di lavoro ripete la valutazione rischio rumore ad intervalli idonei (cadenza quadriennale) o comunque ogni qualvolta ci siano mutamenti significativi dell’’attività produttiva e degli esiti del controllo sanitario.
Le metodologie per la valutazione delle esposizioni lavorative (vedi 3.1.4.2 “Metodologie per la valutazione dell’’esposizione lavorative”) e le strumentazioni di misura (vedi 3.1.4.3 “Strumentazioni di misura”) utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti nell’’ambiente di lavoro, considerando in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell’’esposizione, i fattori ambientali, ecc.

Nell’’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell’’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. In merito ai punti precedenti il lettore può trovare informazioni più dettagliate e indicazioni applicative all’’interno delle linee guida emanate dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro in collaborazione con L’’ISPESL (http://www.ausl.mo.it/dsp/ o http://www.ispesl.it).