6.3 Lavoratori minorenni

Introduzione A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 4 Agosto 1999 n. 345, modificato successivamente dal D. Lgs. 262/2000, sono stati riformati i principi di tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori minorenni; nello specifico sono state chiarite le competenze e le modalità di adempimento della sorveglianza sanitaria. La normativa chiarisce quali sono i destinatari della legge, definendo: “bambino”, il minore che non ha compiuto 15 anni di età o che non ha assolto l’obbligo scolastico; “adolescente” il minore di età compresa tra 15 e 18 anni e che ha assolto l’obbligo scolastico, ovvero chi ha conseguito il diploma di licenza media inferiore, o chi comunque ha frequentato per almeno otto anni la scuola dell’obbligo. Inoltre definisce “orario di lavoro” periodo in cui il minore è a lavoro a disposizione del Datore di Lavoro e “periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, la Direzione provinciale del Lavoro può autorizzare l’impiego di bambini esclusivamente in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo; purché non si pregiudichi la sicurezza, l’integrità psicofisica e la frequenza scolastica.