9.3.1.2.1 Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

fuocoQuesti indumenti proteggono contro l’azione di parti roventi, da contatti rapidi con la fiamma, scintille, così come da spruzzi di metalli liquidi o di scorie, fuso e da altri tipi di calore, quali convettivo, radiante, o le loro combinazioni. I professionalmente esposti a questa fonte di rischio sono gli addetti agli alti forni, all’industria petrolchimica e petrolifera, ma anche gli addetti allo spegnimento degli incendi boschivi, ecc.

Gli indumenti, di materiale flessibile per proteggere le specifiche parti del corpo, comprendono sia tute, che coprono la parte superiore e/o inferiore del corpo, sia più pezzi, quali pantaloni, giacche, cappucci e ghette. Presentano una fodera interna, più a contatto con la pelle, e una intermedia, a contatto con il materiale esterno.

REQUISITI 

L’abbigliamento deve riflettere il calore radiante e deve essere difficilmente o per niente infiammabile. Questi requisiti sono soddisfatti sia da fibre minerali sia sintetiche, ma anche da quella naturali difficilmente infiammabile. Tali fibre formano il “tessuto portante” del capo, rivestito superficialmente da lamine di alluminio, argento, rame e oro, che riflettono il calore radiante fino al 90%.

L’efficacia del rivestimento metallizzato può essere drasticamente ridotta dagli effetti dell’usura ma anche dall’invecchiamento dovuto al solo immagazzinamento.

Il materiale è sottoposto a specifiche prove al fine di determinare:

  • la resistenza alla trazione,
  • la resistenza alla lacerazione,
  • la resistenza allo scoppio, effettuate su materiale lavorato a maglia,
  • la resistenza delle cuciture.

Questi indumenti devono limitare, al livello indicato con 1 o superiore:

TAGLIE

Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”), con la specifica che la variazione dimensionale da lavaggio dell’indumento, sia a secco che con acqua, deve essere ridotta.

MARCATURA  

marcaturaFuoocLa marcatura deve essere completa, chiara e precisa.

I capi di abbigliamento devono avere il seguente pittogramma con il livelli di prestazione registrati per la proprietà A (propagazione limitata della fiamma) e almeno una delle altre proprietà, da B a E

ISTRUZIONI 

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 9.6 (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere:

  • una spiegazione del sistema di marcatura;
  • informazioni dettagliate sui livelli di prestazione;
  • avvertenza indicante che l’indumento può essere utilizzato solo per gli scopi indicati;
  • i procedimenti di lavaggio, con l’avvertenza che gli “Indumenti sporchi possono determinare una riduzione della protezione”;
  • se del caso, requisiti speciali per immagazzinaggio;
  • se del caso, istruzioni per indossare e togliere gli indumenti.